Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

L’assegnazione degli alloggi è effettuata dai Comuni che pubblicano appositi bandi pubblici e redigono le graduatorie degli aspiranti assegnatari.

Requisiti Generali per la partecipazione al concorso

1.1 Possono partecipare al bando di concorso per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica i titolari dei seguenti requisiti:

A)   cittadinanza italiana o di paese della Comunità Europea, salva la disposizione di cui all’art. 40 – 6° comma – del D.Lgs 25.07.1998, numero 286, che recita: “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli Enti Locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”;

B) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune cui si riferisce il bando, salvo che si tratti di lavoratori emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

C) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito provinciale. Si precisa che è da considerarsi adeguato un alloggio composto da un numero di vani, esclusi. gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente non idoneo dall’autorità competente.

D) non titolarità dei diritti di cui al punto C), su uno o più alloggi, anche se inadeguati e ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale che, dedotte le spese nella misura di un quarto, consenta un reddito superiore ad euro 206,58.

E) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

F) reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso; 

G)  non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l’eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

H)  non occupare illegalmente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

I)   altri requisiti indicati nei bandi di concorso.

1.2  Per nucleo familiare s’intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

1.3  I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) – d) – e) – g) – h) – di cui al precedente punto 1.1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell’assegnazione.

1.4  Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

L’assegnazione

L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base all’ordine della graduatoria definitiva, è effettuata dal Comune territorialmente competente. Questi, emette i Provvedimenti di assegnazione informandone gli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando d’intesa con lo I.A.C.P. il giorno e il luogo per la scelta degli alloggi.

Contratto di locazione e consegna alloggio

La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. L’alloggio deve essere scelto dall’assegnatario o da una persona delegata, con atto avente sottoscrizione autenticata. In caso di mancata presentazione l’assegnatario decade dal diritto di scelta. Lo I.A.C.P., sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Comune, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipula del contratto, e per la successiva consegna degli alloggi.

Il giorno della consegna gli assegnatari vengono convocati da funzionari dell’Istituto a prendere visione dell’alloggio loro assegnato; in questa occasione viene sottoscritto il verbale di consegna dell’alloggio. L’inquilino può chiedere che nel verbale di consegna dell’alloggio siano annotate eventuali anomalie rilevate in occasione della visita. Una volta espletate queste operazioni, ha luogo la formale consegna, in occasione della quale l’inquilino riceve le chiavi dell’alloggio unitamente a:

• il regolamento per gli inquilini;

Il canone d’affitto decorre dal momento della stipula del contratto di locazione e/o dalla data di consegna dell’alloggio. Per questa procedura è necessaria l’autocertificazione del reddito posseduto dall’intero nucleo familiare, al fine di permettere allo I.A.C.P. di determinare l’importo del canone di locazione. Oltre al canone vengono addebitate le seguenti spese:

• il deposito cauzionale, pari a due mensilità del canone di locazione;

• l’imposta di registro;

• bolli per la redazione del contratto di locazione.

Diritti e doveri

A seguito del provvedimento di assegnazione, l’assegnatario ha diritto alla consegna dell’alloggio, pronto per essere abitato ed in condizione di normale manutenzione.

L’assegnatario può accettare l’alloggio che necessita di interventi di manutenzione

 L’assegnatario che, previa diffida, non sottoscriva il contratto di locazione e non prenda in consegna l’alloggio, ovvero non lo occupi stabilmente entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi, è dichiarato decaduto dall’Amministrazione Comunale competente che lo esclude, altresì, dalla Graduatoria

Presentazione dei redditi ai sensi della L.R. n. 18 del  07/06/1994 e s.m.i.

Ogni due anni lo I.A.C.P. richiede a tutti gli assegnatari la presentazione, in via di autocertificazione, della situazione reddituale relativa all’intero nucleo familiare. Per semplificare l’operazione l’ con i sistemi tracciabiliISTITUTO invia ad ogni assegnatario la modulistica occorrente per l’autocertificazione, con allegata una lettera esplicativa. Se l’assegnatario non provvede o vi provvede in modo incompleto dovrà corrispondere, allo I.A.C.P., un canone mensile calcolato al massimo, equivalente a quello richiesto per i richiedenti il cui nucleo familiare supera il tetto del reddito previsto per la decadenza.

Il canone di locazione

La determinazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è regolamentata dalla legislazione regionale. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli assegnatari vengono collocati in diverse fasce di reddito. Per la quantificazione dello stesso esistono differenti elementi di valutazione:

• Soggettivi: che riguardano la condizione propria dell’inquilino e della sua famiglia;

• Oggettivi: il “Canone base “ di riferimento, determinato in base alle caratteristiche degli alloggi.

Il metodo di pagamento

Il pagamento del canone e delle altre somme eventualmente dovute, va effettuato con le modalità stabilite per i pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni con i sistemi tracciabili (PAGO PA , Nodo dei Pagamenti ).

Richiesta di variazione del canone di locazione

Gli assegnatari, oltre all’aggiornamento biennale dei redditi, che può determinare una variazione dell’importo del canone di locazione, possono chiedere una revisione del calcolo del canone anche nel caso di diminuzione del reddito. L’Istituto, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito, colloca l’utente nella fascia inferiore risultante.