Uso degli alloggi

Ospitalità temporanea di persone

E’ ammessa la possibilità di ospitare temporaneamente persone estranee al nucleo familiare nell’alloggio assegnato. L’ospitalità temporanea deve essere preventivamente autorizzata dall’Istituto. Essa è concessa per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un solo altro semestre, qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato, o da altro giustificato motivo, da valutarsi da parte dell’ ISTITUTO.

L’ospitato non acquista la qualifica di assegnatario, né alcun diritto alla permanenza nell’alloggio ed al subentro nell’assegnazione.

Ampliamento del nucleo familiare

L’ampliamento, a differenza della ospitalità temporanea, consente di aumentare stabilmente la consistenza del nucleo familiare, facendo acquisire alle persone che si aggiungono gli stessi diritti posseduti dagli altri componenti familiari. Per l’attivazione della pratica l’assegnatario deve inoltrare all’Istituto una dichiarazione di inizio di convivenza.. Su richiesta dell’Ente gestore (I.A.C.P.), l’assegnatario deve dichiarare con autocertificazione i redditi e le eventuali proprietà delle persone interessate all’ampliamento.

Diritti e doveri

L’ampliamento, una volta autorizzato, da dimostrarsi con certificato di residenza storico-anagrafico, produce il diritto al subentro nell’assegnazione e nel contratto di locazione in caso di trasferimento o decesso dell’assegnatario, secondo un preciso ordine di parentela stabilito dalla legge.

Subentro nel contratto di locazione

In caso di decesso dell’assegnatario, i restanti componenti del nucleo familiare, aventi diritto, nell’ordine stabilito dalla legge, possono subentrare nell’assegnazione e nel contratto di locazione, se conviventi. Il subentro va richiesto con apposito modulo all’Istituto Autonomo Case Popolari che, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell’alloggio, provvede alla voltura del contratto ed al ricalcolo del canone di locazione. In caso di separazione fra i coniugi, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’Istituto, su richiesta, provvede al subentro uniformandosi alle decisioni del giudice. Gli aventi diritto al subentro nell’ordine sono i seguenti:

a) in caso di decesso dell’assegnatario

• coniuge;

• figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ed affiliati conviventi;

• convivente more uxorio con almeno due anni di convivenza;

• ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado,conviventi alla data del decesso. Se non sussiste il diritto al subentro gli occupanti devono provvedere alla restituzione dell’alloggio entro 30 giorni.

Il subentro non determina, in caso di morte, l’azzeramento di eventuale morosità precedente, sussistendo una solidarietà delle obbligazioni pecuniarie.

In caso di separazione, dev’essere allegato, in copia autentica, il provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Allontanamento temporaneo

L’assegnatario che, per ragioni straordinarie e gravi, debba assentarsi temporaneamente dall’alloggio per periodi superiori a tre mesi, deve richiedere l’autorizzazione all’Azienda. La richiesta deve essere documentata. L’Istituto può autorizzare o meno l’allontanamento. In caso contrario può configurarsi l’abbandono dell’alloggio con conseguente decadenza dall’assegnazione.

Non è consentito ospitare terze persone nel periodo di allontanamento dall’alloggio.

Cambio alloggio

In caso di mutate esigenze abitative l’assegnatario, che sia in regola con i pagamenti, può chiedere un cambio alloggio. In tal senso deve produrre domanda motivata e l’Istituto provvederà Attraverso un apposito albo a favorirne la presa visione ad altri Assegnatari interessati. Sono ammesse le richieste di cambio alloggio consensuale. Entrambi i richiedenti, in regola con i pagamenti e nei confronti dei quali non sia stata avviata procedura di decadenza, revoca o annullamento, possono presentare istanza chiedendo di essere autorizzati a scambiarsi gli alloggi. Verificato il possesso dei requisiti ed accettate le richieste, l’Istituto procede alla stipula dei nuovi contratti.

Norme di buon vicinato

Gli inquilini sono tenuti a rispettare le norme di buon vicinato, nei rapporti fra loro e con gli occupanti di fabbricati vicini. Gli inquilini devono, in particolare:

• astenersi dall’uso esclusivo di spazi e servizi comuni;

• utilizzare gli spazi ed i servizi (sia comuni che esclusivi) in base alla loro destinazione d’uso, tenendoli puliti ed in ordine;

• curare il rispetto delle norme di buon vicinato anche da parte di ospiti e familiari.

E’ vietato:

• modificare la struttura e l’aspetto del fabbricato e delle sue pertinenze;

• alterare il funzionamento degli impianti d’uso comune;

• adibire l’abitazione a sede di azienda o studio professionale, fatte salve le regolari attività di lavoro a domicilio;

• collocare piante e strutture nei giardini senza la preventiva autorizzazione dell’Istituto, in base alle norme del Codice Civile e dei Regolamenti Edilizi Comunali.

Gli inquilini devono rispettare le disposizioni dei regolamenti comunali in materia di igiene, inquinamento acustico ed atmosferico.

In caso di violazione l’Istituto segnalerà i fatti all’Autorità competente per i provvedimenti del caso.