Oggi, tutti gli alloggi popolari, per i quali non risultano avviate procedure di decadenza, annullamento o revoca, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari, qualora abbiano i requisiti di legge. Gli stessi debbono avanzare richiesta utilizzando gli appositi moduli, che possono essere ritirati presso gli uffici competenti dello I.A.C.P o scaricati dal sito.
Alloggi di proprietà dell’ I.A.C.P.
– Per gli alloggi già compresi nel piano di vendita, è richiesta la conduzione in locazione da almeno due anni decorrenti dalla data di stipula del contratto ( legge 24.12.93 numero 560 e legge regionale del 3.11.94 numero 43).
– Per tutti gli altri alloggi è necessario che siano trascorsi dieci anni dalla stipula del contratto di locazione. ( legge regionale 16.4.2003 n° 4 – articolo 19 – comma 7 ).
La stessa possibilità viene offerta ai familiari conviventi con l’assegnatario; in questo caso l’assegnatario deve dare il proprio assenso e mantiene, comunque, il diritto di abitazione nell’alloggio.
Alloggi di proprietà della Regione
-Per gli alloggi cedibili ai sensi della l.r. 22.03.1963 n°26 e s.m., inseriti nel piano di vendita della Regione Siciliana (l. 24.12.1993 n°560 e l.r. 03.11.1994 n°43), ai sensi dell’art.19 comma 3 della l.r. 16.04.2003 n°4 è necessario che agli assegnatari sia stato comunicato il prezzo di vendita entro il 07.02.2008.
-Tutti gli altri alloggi regionali possono essere ceduti ai sensi dell’art.26 della l.r. 06.02.2008 n°1.
Alloggi per lavoratori dipendenti L.R. 15/1986
Gli alloggi costruiti ai sensi della l.r. n°15/1986 possono essere ceduti, trascorsi venti anni dalla data di stipula del contratto di locazione, al prezzo che risulta riportato all’articolo 3 dello stesso contratto.